Dal 1992 l’Unione europea, mediante sistemi di certificazione dei prodotti tipici tradizionali, ha prodotto un apparato normativo in grado sia di tutelare i consumatori sia di promuovere e sostenere i prodotti agroalimentari caratterizzati da un legame molto stretto con il territorio in cui vengono svolte le diverse fasi della produzione.
Riconosciuti come prodotti tipici, sono il risultato della tradizione, della struttura sociale e culturale nonché dalle condizioni climatiche del luogo da cui provengono.
Il primo settore nel quale la legislazione nazionale ed europea hanno introdotto il concetto di “denominazione di origine” e di “indicazione geografica” è quello vitivinicolo. Il Regolamento CE 24/1962 definì i Vini di Qualità Prodotti in Regioni Determinate (VQPRD), disciplinati in seguito da appositi regolamenti di base, e individuò come requisito essenziale per i vini di qualità lo stretto legame con una regione determinata.
DOP(AOP) e IGP
Oggi la tutela e la valorizzazione della tradizione della tipicità delle produzioni agroalimentari in ambito comunitario è garantita dal Regolamento CE 510/2006, inerente le denominazioni di origine nel settore dei prodotti agroalimentari (esclusi vini e bevande spiritose). Questo, abrogando il vecchio regolamento (Regolamento CE 2081/1992), lascia immutato il significato della denominazione di origine e dell’indicazione geografica.
La denominazione di origine (art 2, par 1) è il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell’area geografica delimitata.
L’indicazione geografica (art 2, par 2) è il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.
Per la DO è previsto dunque che tutte le fasi del ciclo di produzione avvengano nell’area determinata (principio dell’addittività); per l’IG è sufficiente che anche una sola delle fasi del processo produttivo sia effettuata nell’area determinata (principio dell’alternatività).
Iscritta su un registro tenuto presso la Commissione europea, la AO è un diritto di proprietà intellettuale riconosciuto nei 150 paesi, conformemente ad un accordo sugli aspetti di diritto di proprietà intellettuale concluso nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio.
La DOP/AOP comunitaria corrisponde all’AOC (Appellation d’origine contrôlée) francese, denominazione che designa un prodotto originario di una regione o di un luogo determinato la cui qualità o i caratteri sono dovuti principalmente a questo luogo geografico.
La AOC è attribuita da decreto su proposta dello INAO (Istituto nazionale delle denominazioni d'origine), dopo parere della Commissione nazionale delle etichette e dei rilasci di attestati di prodotti agricoli ed alimentari, che verifica la notorietà delle denominazioni, determina le aree geografiche interessate e fissa le norme di produzione. Inao è uno stabilimento pubblico; non è un organismo certificatore ed il riconoscimento di una AOC non costituisce un rilascio di attestati.
Il riconoscimento di un’AOC in Francia è una tappa precedente il riconoscimento come AOP a livello europeo.
Il Dpr 930/1963 introdusse e regolamentò in Italia l’uso della denominazione di origine dei vini. Le denominazioni introdotte si distinguevano in “semplice”, sostituita in seguito dall’Indicazione Geografica Protetta IGP; “controllata”, la DOC; controllata e garantita, DOCG.
Il 1 agosto 2009 è entrato in vigore il Regolamento CE 607/2009 attutivo della nuova OCM Vino (Regolamento CE 479/2008). Ai sensi dell’art. 40, allegato 12, le denominazioni storiche DOC, DOCG confluiranno nel Registro europeo delle DOP mentre le IGT nel Registro europeo delle IGP.
STG
La specialità tradizionale garantita è quel prodotto agricolo o alimentare tradizionale la cui specificità è riconosciuta dalla Comunità attraverso la registrazione in conformità del Regolamento CE 509/2006, che ha modificato il Regolamento CE 2082/1992.
La specificità (art. 2, par 1) è definita come l’elemento o l’insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti ala stessa categoria. Il termine tradizionale indica invece “un uso sul mercato comunitario attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale (cioè almeno 25 anni).
Le immagini e le informazioni sono state estrapolate dalle pagine del sito dell'Unione Europea che parlano delle politche europee in favore della qualità dei prodotti agricoli e da cui è possibile accedere alle banche dati DOOR e E-BACCHUS
LE CERTIFICAZIONI
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